27 settembre 2012

Raccolta Differenziata Andria: dura lex, sed lex.


Avendo saputo che qualche noto avvocato andriese sta analizzando, dal punto di vista giuridico, alcune aspetti del nostro “strano” appalto per la raccolta dei rifiuti porta a porta, nell’intento di dare un piccolo contributo, anche noi, del Movimento 5 Stelle di Andria, ci siamo cimentati in una piccola ricerca per dare il nostro contributo al miglioramento (è ampio il margine) di uno dei nostri punti fondamentali: la raccolta differenziata.

Riteniamo non sarà difficile per il nostro Sindaco (nonché avvocato) e per il nostro ottimo Assessore all’Ambiente chiarirci i seguenti aspetti:

Il 10 dicembre 2010 è stato pubblicato il D. Lgs. 205, cd. IV correttivo al D. Lgs. 152/2006 orbene, l’art. 182-ter riporta chiaramente che la raccolta separata dei rifiuti organici deve essere effettuata con contenitori a svuotamento riutilizzabili o con sacchetti compostabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. È dunque il sacchetto nella sua interezza a dover essere certificato compostabile a norma europea e non (eventualmente solo) la materia prima principale. Va da sé che in mancanza di tale caratteristica sacchetti genericamente definiti biodegradabili non potranno essere impiegabili né accettabili per la raccolta dell’organico.
Vorremmo sapere se i (fragili) sacchetti distribuiti per l’organico rispettano tale normativa!

Il Garante per la Privacy, con provvedimento del 14.07.2005 ha sancito che, a proposito di codici a barre e microchip o "RFID", deve ritenersi lecito sia contrassegnare il sacchetto dei rifiuti mediante un codice a barre relativo ai dati identificativi del soggetto cui il contenitore si riferisce (anche se collegato ad un database anagrafico presso il comune), sia fornire agli utenti appositi sacchetti, da utilizzare obbligatoriamente per una determinata tipologia di materiale, dotati di microchip o, eventualmente, di dispositivi Radio Frequency Identification ("RFID").
Le descritte procedure consentono di delimitare l'identificabilità del conferente ai soli casi in cui sia stata accertata la mancata osservanza delle prescrizioni in ordine alla differenziazione. Al momento dell'apertura del sacchetto, i soggetti preposti alla verifica dell'omogeneità dei materiali inseriti, che comunque sono tenuti al rispetto della riservatezza, vengono, infatti, a conoscenza del contenuto, ma non anche, in prima battuta, degli elementi identificativi del soggetto conferente. Invece, i soggetti preposti all'applicazione della sanzione, mediante la decodifica del codice a barre o del microchip, acquisiscono il nominativo del soggetto cui il sacchetto si riferisce, solo in relazione alla non conformità del contenuto del sacchetto.
Per quale motivo non sono stati utilizzati tali metodi di riconoscimento?

Inoltre, sempre nello stesso provvedimento ed a proposito di ispezioni dei sacchetti (dato che l’amministrazione comunale pare stia sanzionando le mancanze dei cittadini ma non quelle dell’Azienda), il Garante ha precisato che agli organi addetti al controllo è riconosciuta la possibilità di procedere a ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora per accertare le violazioni di rispettiva competenza (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689). Tale facoltà deve essere esercitata selettivamente, nei soli casi in cui il soggetto che abbia conferito i rifiuti con modalità difformi da quelle consentite non sia in altro modo identificabile. Risulterebbe, quindi, invasiva la pratica di ispezioni generalizzate da parte del personale incaricato (agenti di polizia municipale; dipendenti di aziende municipalizzate), del contenuto dei sacchetti al fine di trovare elementi informativi in grado di identificare, presuntivamente, il conferente. Qualora siano utilizzati sacchetti dotati di microchip, di codici a barre o, eventualmente, di "RFID", non è quindi necessario procedere ad ispezioni al fine di individuare il conferente. La modalità di accertamento descritta può poi rivelarsi lesiva di situazioni giuridicamente tutelate come la libertà e la segretezza della corrispondenza lasciata nei rifiuti. L'attività di ispezione non costituisce, peraltro, strumento di per sé risolutivo per accertare l'identità del soggetto produttore, dal momento che non sempre risulta agevole provare che il medesimo sacchetto, avente un contenuto difforme da quello per il quale il sacchetto è utilizzabile, provenga proprio dalla persona individuata mediante una ricerca di elementi presenti nel medesimo. Tale considerazione induce a ritenere che il trasgressore non dovrebbe essere individuato sempre ed esclusivamente attraverso una ricerca nel sacchetto dei rifiuti di elementi (corrispondenza o altri documenti) a lui riconducibili, e che quindi una eventuale sanzione amministrativa irrogata ad un soggetto così individuato potrebbe risultare erroneamente comminata. Alle stesse conclusioni si deve pervenire nella diversa ipotesi in cui la violazione consista nel mancato rispetto dell'orario di conferimento.
Chiediamo se, come e quando si intende ottemperare a tali indicazioni del Garante della Privacy!