Vogliamo
spiegarvi l’emendamento abrogativo dell’art. 10 bis D.Lgs. 286/98
approvato
dalla Commissione Giustizia del Senato, a firma di Maurizio Buccarella e Andrea
Cioffi. Prima che il dibattito assuma toni esasperati, è meglio chiarire alcuni
punti.
La norma in
questione è stata introdotta nel 2009 nel Testo Unico sull’Immigrazione (cd.
legge Bossi - Fini del 2002 che a sua volta ha modificato il precedente ed
originario decreto legislativo del 1998, cd. Turco - Napolitano) con il cosiddetto
“pacchetto
sicurezza” (il primo) fatto approvare dall'allora Ministro dell’Interno
Roberto Maroni. Si prevedeva in origine anche una pena detentiva da 1 a 4 anni
di reclusione per il solo ingresso illegale nel territorio italiano e
un’aggravante specifica per ogni reato se commesso da un extracomunitario. La
Corte Costituzionale (2010) prima e la Corte di Giustizia dell’UE poi hanno
frattanto cancellato l’aggravante (il semplice “status” amministrativo di
straniero irregolare non può costituire da solo elemento di maggior sanzione,
in assenza di fatti materiali di reato) e la pena detentiva.
La norma di
cui stiamo parlando prevede quindi, oggi, una sanzione pecuniaria (di
tipo penale) da 5.000 a 10.000 euro per il cittadino extracomunitario che
senza la documentazione richiesta semplicemente mette un piede sul territorio
italiano.
Sul merito della norma, secondo il senatore Buccarella, la
norma in questione è:
A) Inutile: centinaia di procedimenti penali
incardinati presso Procure della Repubblica ed uffici di Giudice di Pace si
concludono, a distanza di mesi o anni, con una sentenza di condanna al
pagamento di un’ammenda solitamente dell’importo minimo edittale di € 5.000,00
nei confronti di persone che spesso neanche sanno o capiscono cosa succede e
che non sono minimamente scoraggiati dall’affrontare viaggi che spesso mettono
a repentaglio la loro stessa vita. Non c’è quindi alcun effetto deterrente
concreto, come ormai appare chiaro a chi in questi giorni è informato dal
dibattito mediatico per i fatti tragici di Lampedusa. Gli stranieri sorpresi in
mare o appena sbarcati non sono neanche a conoscenza della norma punitiva, non
possono neanche comprendere se e perché sono processati, essendo per lo più
nullatenenti disperati, sono inoltre assolutamente indifferenti alla sanzione
cui possono essere condannati perché le sentenze sono in concreto ineseguibili. La norma che si vorrebbe
abrogare, in altre parole, non raggiunge gli scopi dichiarati (demagogicamente)
di scoraggiare l’arrivo di “clandestini”, quindi è oggettivamente,
incontestabilmente ed in senso letterale, inutile. L’unica utilità
dell’art. 10 bis è quella demagogica di chi l’ha introdotta e la vuole
difendere, per cui “l’Italia così combatte l’immigrazione clandestina”, “così
li possiamo espellere per evitare l’invasione” e così via. L’art. 10 bis non serve ad espellere nessuno. Anche in caso di
approvazione definitiva della proposta abrogativa dell’art. 10 bis, il resto
della legge cd. Bossi-Fini rimane intatta in tutte le sue (talvolta assurde)
disposizioni relative ai permessi di soggiorno, decreti flussi, espulsioni, respingimenti.
B) Dannosa
perché costosa: le centinaia
di procedimenti penali interessano ed occupano il personale e le risorse di procure
della Repubblica, commissariati e forze dell’ordine, giudici di pace e spesso tribunali
(per appelli). Una volta fermato in mare (acque territoriali) o sulla
terraferma, l’extracomunitario senza documentazione viene fermato e condotto
nei CIE (e successivamente nei CARA, se richiedente asilo) ed anche quando si
rende irreperibile, allontanandosi dai centri, diviene oggetto di processo
penale con il coinvolgimento (pagato con le tasche dei cittadini) di
traduttori, poliziotti, cancellieri, poliziotti, carabinieri, finanzieri,
pubblici ministeri ed avvocati d’ufficio, udienze, verbali, notifiche e tutto
quello che chi non frequenta cancellerie ed aule giudiziarie non può neanche
immaginare. Gli agenti che hanno provveduto al fermo sono chiamati a
testimoniare in udienza obbligatoriamente sulle modalità di rintracciamento
dell’extracomunitario, a distanza di mesi dai fatti, quando magari sono stati
frattanto trasferiti in altra sede operativa, con disagi e costi notevoli per
la collettività. Nel corso dei giudizi molti imputati diventano richiedenti
asilo o si rendono irreperibili e le loro posizioni sono stralciate con
duplicazione di fascicoli e difficili ricostruzioni delle posizioni processuali
di decine di persone spesso interessate nel medesimo processo, con sovraccarico
di lavoro fra le cancellerie e i CIE spesso lontani, con decine di fax,
comunicazioni, errori. Dall’entrata in vigore della norma che ha istituito
questi processi farsa (2009), ben 12.867 per lo più disperati sono
costati, peraltro senza aver compiuto alcun fatto materiale di reato, svariate
decine di milioni di euro di soldi pubblici letteralmente buttati dalla
finestra e sono stati sottratti poliziotti, risorse pubbliche, personale
giudiziario da incombenze più meritevoli.
C) Ingiusta: punire con sanzione
penale il comportamento di chi, senza aver offeso concretamente un bene
giuridico meritevole di tutela secondo i principi fondanti il nostro ordinamento
giuridico, semplicemente mette un piede sul territorio italiano pare una
stortura, in presenza di altri strumenti già esistenti che regolano le
espulsioni di chi non è “regolare” secondo le leggi vigenti italiane. I recenti
fatti tragici siciliani mettono alla luce l’assurdità della norma che impone
alle procure l’apertura di procedimenti penali anche a carico di chi è
sopravvissuto a tragedie immense e che magari, dopo aver galleggiato fra
cadaveri di compagni di viaggio, a breve dovrà “difendersi” come imputato
davanti ad un giudice italiano per un reato di cui francamente ciascuno di noi
credo possa percepire l’inconsistenza concreta.
Come è nato l’emendamento Buccarella
- Cioffi?
In
Commissione Giustizia del Senato nel luglio scorso, proveniente da un testo già
approvato dalla Camera, è pervenuto un disegno di legge in tema di “Delega al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili”(DDL
n. 925 e riunito ad altri come il ddl 110 in tema di depenalizzazioni). In
pratica, si tratta di depenalizzazioni e dell’introduzione nel giudizio penale
ordinario dell’istituto della “messa alla prova”, già conosciuto nel rito
penale minorile. Il compito dei membri delle Commissioni è quello di analizzare
il testo dei disegni di legge e cercare di apportare modifiche migliorative. Il
senatore Andrea Cioffi presenta nel
termine di fine luglio un emendamento abrogativo dell’art. 10 bis, come norma
da espungere dal nostro ordinamento. L’emendamento, quindi, è stato presentato
negli uffici della Commissione Giustizia il 26 Luglio 2013, insieme a decine di altri, nell’ambito di un DDL relativo alle depenalizzazioni.
Il 13
Gennaio 2014 la base degli iscritti certificati del Movimento 5 Stelle ha votato sul Sistema Operativo M5S ha votato sul mantenimento o l’abrogazione
della norma che abbiamo qui discusso. Dalle 10 alle 17 di oggi gli iscritti
certificati hanno espresso il parere vincolante sul voto che il Gruppo
Parlamentare del Senato dovrà esprimere domani 14 gennaio sul "reato di
clandestinità". Hanno votato per la sua abrogazione 15.839 iscritti, 9.093
hanno optato per il mantenimento. I votanti sono stati 24.932. Gli aventi
diritto erano gli iscritti certificati al 30 giugno 2013, pari a 80.383.
Con l'abrogazione, si mantiene comunque il procedimento amministrativo di espulsione che sanziona coloro che violano le norme sull'ingresso e il soggiorno nello Stato.
Qui la nota completa del senatore M5S Maurizio Buccarella.
Una corretta informazione rende l'uomo un cittadino libero e consapevole.