11 luglio 2013

Il "libro magico" dei debiti


Come sapete, dal 9 Aprile 2013 è entrato in vigore il DECRETO LEGGE 8 aprile 2013, n. 35 - Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.

Non tutti forse sapranno che il Comune di Andria, unico tra le città limitrofe, ha richiesto ben 24 milioni di euro per far fronte ai debiti fino al 31 Dicembre 2012, senza considerare la situazione paradossale di chi ha maturato crediti (arretrati) da Gennaio a Giugno 2013 e che deve forzatamente aspettare il 2014.

Per evitare una gestione politica do ut des dei pagamenti, il Decreto sancisce l'estinzione per ordine cronologico (Art. 6 Comma 1).

Inoltre, è obbligatoria la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" (Art. 6 Comma 11) della quale il Comune è sprovvisto, entro il 5 Luglio, dell'elenco completo di tutti i creditori con rispettiva somma, data della fattura o del pagamento e credenziali del "destinatario" (Art. 6 Comma 9).


Il Movimento 5 Stelle di Andria chiede a questa Amministrazione, oltre al saldo dei debiti, di essere totalmente trasparente nella gestione dei pagamenti, pubblicando nella sezione di competenza l'elenco dei creditori, consentendo a noi e a voi tutti di vigilare.

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Art. 6
Altre disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni

Comma 1. Le disposizioni di cui al presente Capo sono volte ad assicurare l'unità giuridica ed economica dell'ordinamento. I relativi pagamenti sono effettuati dando priorità, ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto. Tra più crediti non oggetto di cessione pro soluto il pagamento deve essere imputato al credito più antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento ((ovvero da contratti o da accordi transattivi eventualmente intervenuti fra le parti)).

Comma 2. Ai fini dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità di cui al presente Capo, la prima rata decorre dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del contratto.


Comma 3. I piani dei pagamenti di cui al presente Capo sono pubblicati dall'ente nel proprio sito internet per importi aggregati per classi di debiti, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 174.

Comma 9. Entro il 30 giugno 2013 le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5, comunicano ai creditori, anche a mezzo posta elettronica ((certificata, inviata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nell'Indice nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, di cui all'articolo 6-bis del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82)), l'importo e la data entro la quale provvederanno rispettivamente ai pagamenti dei debiti ((di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5)). L'omessa comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente.
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((La comunicazione inviata con posta elettronica certificata è sottoscritta dal dirigente responsabile dell'ufficio competente con firma elettronica idonea a garantire l'identificabilità dell'autore, l'integrità e l'immodificabilità del documento ovvero con firma digitale, rispettivamente, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q-bis), e 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 pubblicano nel proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai sensi del primo periodo del presente comma, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente)).

Nicola Scarcelli